La Convenzione dei diritti del Fanciullo
24 settembre 2009 di Redazione
La Convenzione dei diritti del Fanciullo Autore:
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Quest’anno si celerano i 20 anni di un grande risultato: la stesura della carta dei Diritti dei bambini di tutto il mondo. era il 1989 quando a New York venne ratificata la CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA.

In occasione di questa importante ricorrenza abbiamo deciso di ospitare la convenzione in forma intergrale sul sito www.forkids.it, per metterla a disposizione di tutti i nostri lettori. Grandi e piccoli.

PREAMBOLO

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite,

il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché

l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà,

della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro

fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e

hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in

una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e

nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto

che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza

distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di

opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di

nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite

hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la

crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la

protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella

collettività,

Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua

personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di

comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua

vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta

delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà,

di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo

è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre

1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto

internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare all’art. 10 | e

negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni

internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il

fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una

protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima

che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici

applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il

profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e

internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative

all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla

protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in

condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare

attenzione,

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di

ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento

delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di

sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano

avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù

della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente

Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza

distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di

lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o

rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione

finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia

effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla

condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei

suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o

private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi

legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure

necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei

suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi

adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti

che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia

conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della

sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale

nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,

amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente

Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali

provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della

cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del

caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali,

dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in

maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli

adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo

sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora

ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a

conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro

legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti

internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il

fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la

propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari,

così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o

di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione

affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori

contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di

revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa

separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo

senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori

maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba

essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate

devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro

opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o

da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con

entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come

la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale

che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di

essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure,

se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il

luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali

informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano

inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze

pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1

dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in

uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con

uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la

presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori

della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere

rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze

eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del

paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di

abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di

abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla

legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico,

della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli

altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni

illeciti di fanciulli all’estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o

multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di

esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del

fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del

suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni

procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un

rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura

della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la

libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,

indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con

ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle

limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o

della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza

e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei

tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che

corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta

unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della

sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure

delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla

libertà di riunirsi pacificamente.

2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite

dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale,

della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche,

o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita

privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di

affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali

affronti.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e

vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti

da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo

benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli

Stati parti:

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una

utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e

di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,

nazionali e internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze

linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il

fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in

considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio

secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda

l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il

fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del

caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse

preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione,

gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della

responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di

istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli

i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza

all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed

educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità

fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,

compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a

entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che

abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure

efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al

fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini

dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei

seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì

includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo

ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio

interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in

conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo

dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di

necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione

tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità

nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e

linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse

superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità

competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in

base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere

effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre,

genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro

consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un

altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa

essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera

adeguata nel paese d’origine;

c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di

garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione

all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per

le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o

multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le

sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di

ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e

delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal

padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della

assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono

riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai

diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli

sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni

intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle

Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per

ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le

informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni

altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati

nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo

definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per

qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati

devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità,

favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della

comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di

cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la

concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a

coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla

situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto

fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò

sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il

minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano

effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla

riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di

questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro

sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo

scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del

trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la

divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione

professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di

migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori.

A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute

possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire

che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato

diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con

particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure

sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente

disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli

e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori,

ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi

dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione

degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali

informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i

servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali

pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione

internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto

riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le

necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità

competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il

diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua

collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza

sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una

completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle

risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e

tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione

effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente

per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la

responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro

mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle

condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre

persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso,

un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda

l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il

mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una

responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare,

per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti

del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono

l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché

l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al

fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base

all’uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia

generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano

misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione

finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo

appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale

siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la

diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la

disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in

quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel

settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e

l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai

metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei

paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue

facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua

lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale

vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società

libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di

amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine

autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in

maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere

istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente

articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle

norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone

di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non

può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare

la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo

gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a

dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente

alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare

pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di

uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e

culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo

sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia

suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo

sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per

garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle

disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni

d’impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva

del presente articolo;

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,

amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di

stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali

pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito

di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di

sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni

adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale

illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali

illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale

a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e

multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque

fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento

pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o

degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio

devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la

detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con

la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto

alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone

della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a

meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli

avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di

visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a

un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la

legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente,

indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto

umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si

estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le

persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle

ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che

non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni

ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più

anziani.

4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario

internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti

adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto

armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero

fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di

negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o

di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e

reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della

propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto

colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della

dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà

fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo

reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti

internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato

penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o

internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto

alle seguenti garanzie:

I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata

legalmente stabilita;

II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso,

tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di

beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la

preparazione e la presentazione della sua difesa;

III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria

competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge

in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi

genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse

preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di

interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio

dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro

questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza

giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla

la lingua utilizzata;

VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la

costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati,

accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non

abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per

trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso

che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le

cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in

famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative

all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al

loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più

propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni

della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli

obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei

Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una

competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri

sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il

criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti

giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone

designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi

cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni.

Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario Generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro

candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco

alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li

hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate

dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste

riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i

candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la

maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro

candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione

scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a

sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per

qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in

seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro

esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del

mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della

Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato

dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è

determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente

Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a

disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per

adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con

l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite

dall’Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario

Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi

avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui

progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente

Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso

indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi

previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni

sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della

Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo

non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità

con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in

precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare

relativa all’applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio

Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei

loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la

cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri

organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di

quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato.

Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per

l’Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri

specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi

mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite

per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della

Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto

degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che

indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del

Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario

Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai

diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle

informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi

suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e

sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno

depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di

adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle

Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla

data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del

ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi

aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la

Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di

questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il

Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale

comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere

se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e

della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione,

almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario

Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla

Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del

presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati

parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della

presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e

comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati

all’atto della ratifica o dell’adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente

Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata

in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli

Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica

scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La

denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del

Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come

depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese,

inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

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Un commento  
nonugh-online ha scritto:
17 ottobre 2010 alle 17:15

imparato molto

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